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Pronuncia n. 45/2016 del 14/7/2016
Parti Comitato di Controllo nei confronti di Compass Banca S.p.A.
Mezzi TV
Prodotto Prestiti “Compass”
Messaggio Per un prestito basta un giorno” – “Si fa prima a farlo che a dirlo”
Presidente Gambaro
Relatore Manfredi
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che le comunicazioni esaminate non appaiono in contrasto con il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.»

Il Comitato di Controllo ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Compass Banca s.p.a. (di seguito. Compass), in relazione ai telecomunicati relativi ai prestiti da quest’ultima offerti, ritenendoli in contrasto con gli artt. 2 e 27 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

I messaggi rappresentano scene di vita quotidiana in cui due personaggi commentano situazioni in cui un conoscente in breve tempo ha effettuato acquisti di rilievo, e un terzo personaggio interviene affermando che ciò è possibile grazie ai prestiti Compass: “per un prestito basta un giorno”, “si fa prima a farlo che a dirlo”.

Ad avviso del Comitato, i messaggi sarebbero fuorvianti perché lascerebbero intendere che chiunque può sempre ottenere un prestito in un giorno, mentre le diverse valutazioni che devono essere svolte dal finanziatore al fine di erogare il prestito potrebbero consentire di rispettare questo termine solo in rari casi. Inoltre, i messaggi risulterebbero secondo il Comitato poco responsabili e attenti, diversamente da quanto richiesto a simili comunicazioni, che hanno per oggetto l’indebitamento del consumatore.

Compass ha eccepito che i tempi di approvazione dei finanziamenti concessi negli ultimi 12 mesi risulterebbero inferiori a un giorno nella maggioranza dei casi, a prescindere dalla destinazione del finanziamento e dall’importo richiesto. I casi in cui ciò non si è verificato si ricollegherebbero a errori nella documentazione prodotta dai clienti. Nelle note finali dei messaggi verrebbe chiaramente indicato che le richieste sono soggette all’approvazione di Compass e in ogni caso l’indebitamento del cliente sarebbe sempre subordinato ad un’approfondita valutazione del merito creditizio da parte dell’istituto bancario, ragioni per le quali i messaggi non sarebbero poco responsabili come lamentato.

Il Giurì ha ritenuto che nel caso di specie non sia ravvisabile una violazione degli artt. 2 e 27 del Codice. Il Comitato non ha infatti contestato i dati esposti da Compass, i quali confermano che l’erogazione del credito richiesto dagli utenti avviene con la celerità affermata nelle comunicazioni esaminate (salvo casi particolari che sostanzialmente non sono riconducibili alla responsabilità dell’Istituto bancario, e che comunque non risultano secondo il Giurì percentualmente rilevanti rispetto alla complessiva attività svolta dal medesimo).

 

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che le comunicazioni esaminate non appaiono in contrasto con il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

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