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Pronuncia n. 53/2016 del 29/6/2016
Parti H3G S.p.A. c. Telecom Italia S.p.A.
Mezzi SMS
Prodotto Offerta telefonica Telecom
Messaggio Stanco dei problemi di connessione? Passa a TIM a soli 10 Euro/4 settim. hai minuti ILLIMITATI – 3GB alla velocità del 4G della rete TIM. Passaparola … L’offerta è valida anche per i tuoi amici TRE presso i negozi TIM o inserendo il numero su bit.ly/passa-a-tim”
Presidente Gambaro
Relatore De Giorgi
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione esaminata è in contrasto con l’art. 14 CA limitatamente alla frase “Stanco  dei problemi di connessione?” ed è inoltre in contrasto con l’art. 20 CA, e pertanto in tali limiti, ne ordina la cessazione.»

Art. 14 – Denigrazione

Art. 20 – Vendite speciali

H3G S.p.A. (di seguito: H3G) ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Telecom Italia S.p.A (di seguito: Telecom), in relazione ai messaggi pubblicitari relativi alla campagna “Passa a TIM…Passaparola”, diffusi tramite SMS, ritenendoli in contrasto con gli artt. 1, 2, 14, 15 e 20 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

In particolare, il contenuto dell’sms inviato agli utenti “Stanco dei problemi di connessione? Passa a Tim a soli 10 euro/4 sett. hai minuti illimitati – 3GB alla velocità del 4G della rete TIM. Passa parola. L’offerta è valida anche per i tuoi amici di TRE”, ad avviso di H3G, sarebbe preordinato non alla riconquista della clientela passata alla concorrenza, ma alla presentazione di una specifica offerta per i clienti TRE. Inoltre il messaggio sarebbe denigratorio dei servizi H3G, che verrebbero additati come problematici in relazione alla connessione, instaurando altresì una comparazione illecita, perché non basata su parametri oggettivi.

Telecom ha eccepito che l’invio di simili sms rientrerebbe nelle consolidate pratiche di mercato adottate da tutti gli operatori del settore, trattandosi di una iniziativa di c.d. “winback”. L’affermazione “stanco dei problemi di connessione?” sarebbe talmente generica da non poter configurare alcuna denigrazione del concorrente, né alcuna illecita comparazione.

Il Giurì ha rilevato il contrasto del messaggio con l’art. 20 del Codice, in quanto non indica la data di scadenza della promozione pubblicizzata. Ha inoltre ravvisato il contrasto con l’art. 14 nell’espressione “Stanco di problemi di connessione?”, in quanto, ad avviso del Giurì, insinua che l’utente di H3G si trovi in una situazione di disagio dovuta a inefficienze del proprio gestore, che si risolverebbero passando a TIM. Il passaggio a Telecom, ha affermato il Giurì, viene presentato come un modo per liberarsi dai problemi di connessione che si addebitano H3G e l’effetto di discredito, derivante anche dall’implicita comparazione con i servizi della concorrente, resta del tutto immotivato in termini oggettivi, sicché altera la scelta del consumatore tra offerte concorrenti senza contribuire ad informarlo. La pubblicità denigratoria postula quanto meno l’individuabilità del soggetto leso, che nel caso di specie secondo il Giurì è lampante. Le modalità denigratorie del raffronto assorbono il profilo della illecita comparazione, onde rimane assorbita nell’accertata violazione dell’art. 14 la domanda relativa al contrasto con l’art. 15.

 

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione esaminata è in contrasto con l’art. 14 CA limitatamente alla frase “Stanco dei problemi di connessione?” ed è inoltre in contrasto con l’art. 20 CA, è pertanto, in tali limiti, ne ordina la cessazione.

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