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Ingiunzione n. 17/16 del 11/3/2016
Nei confronti di Horizon Group Srl; Leonardo ADV; Chamaleon ADV
Mezzi Internet
Prodotto Integratore alimentare
Articoli violati 2; 7; 23bis; 12bis; 

Il Presidente del Comitato di Controllo visti i messaggi pubblicitari “Elimina il 92% del grasso dell’addome. Perderai 3,7 kg in sole 48 h! Scopri il metodo” e “L’obesità addominale? Dimagrisci 7 chili a settimana! Basta una porzione a colazione”, relativi al prodotto ‘Piperine Forte’, rilevati sul sito fidelityhouse.eu, nella community leonardo.it in data 9 marzo 2016 ritiene gli stessi manifestamente contrari agli artt. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale -, 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – 23bis – Integratori alimentari e prodotti dietetici – e 12bis – Sicurezza – , 2° comma, del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, nonché a diverse disposizioni contenute nel Regolamento per la comunicazione commerciale degli integratori alimentari proposti per il controllo o la riduzione del peso e di altri tipi di integratori (cfr. i punti 4, 7, 8), che ne costituisce parte integrante. I messaggi, in forma di banner inseriti in un contesto di contenuti di natura editoriale, sono volti a pubblicizzare un integratore alimentare, cliccando sul testo e l’immagine si viene indirizzati alla pagina “Medic Reporter. La tua salute. Una speranza per gli obesi…..”. Per i toni e i contenuti si tratta di comunicazioni che hanno natura promozionale che non viene tuttavia palesata da subito in modo sufficientemente chiaro e evidente. L’articolo 7 del Codice è uno dei pilastri portanti del sistema autodisciplinare in quanto rappresenta il presidio irrinunciabile della trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie. Tale norma intende assicurare la distinzione non solo formale, ma sostanziale tra informazione giornalistica e comunicazione pubblicitaria, affinché la pubblicità si presenti e possa essere facilmente riconosciuta dal pubblico per lapropria natura di messaggio promozionale, espressione di un punto di vista di parte e di un interesse dell’impresa i cui prodotti o servizi vengono illustrati. Il lieve riquadro in cui sono inseriti i messaggi e il logo di un piccolo camaleonte in basso a destra, ad avviso del Comitato di Controllo, non sono accorgimenti sufficienti a identificare la natura prettamente promozionale degli stessi. Nel merito poi le comunicazioni ricorrono a espressioni suscettibili di indurre in errore il pubblico dei consumatori sui reali effetti del prodotto pubblicizzato, accreditandone un’efficacia non ammissibile. Le perentorie promesse “Elimina il 92% del grasso dell’addome. Perderai 3,7 kg in sole 48 h! Scopri il metodo”, “L’obesità addominale? Dimagrisci 7 chili a settimana! Basta una porzione a colazione”, risultano di per sé scorrette e illusorie, prive dell’indicazione sulla necessaria adozione di un regime alimentare ipocalorico e di uno stile di vita coerente con l’obiettivo della perdita di peso, lasciando intendere che tali risultati siano facilmente conseguibili. I messaggi prospettano unicamente la risoluzione rapida e assoluta di un problema che, proprio per i disagi di salute ed estetici che provoca, rende chi ne è afflitto particolarmente sensibile e vulnerabile. Anche le pagine a cui rimandano i banner in questione, “Medic Reporter. La tua salute. Una speranza per gli obesi…..”, non fanno altro che accentuare il carattere ingannevole e scorretto delle comunicazioni. Attraverso affermazioni esorbitanti, al solo scopo di allettare il pubblico con facili promesse, si inducono gli utenti a ritenere che il solo utilizzo dell’integratore pubblicizzato garantisca risultati rilevanti in termini di dimagrimento. Evidente è quindi il contrasto con il punto 7) del Regolamento, data l’impossibilità di standardizzare i tempi di risposta individuali nell’ambito di un obiettivo di riduzione del peso corporeo. I messaggi si pongono inoltre in contrasto anche con l’art. 12bis, 2° comma, nonché con il punto 8) del Regolamento, rischiando attraverso la promessa di facili risultati di favorire comportamenti pericolosi per la salute dei consumatori, che potrebbero essere portati ad adottare regimi alimentari non equilibrati. Soprattutto in considerazione del fatto che il prodotto viene proposto anche per condizioni patologiche, che non possono essere affrontate con il solo uso dello stesso (“le molecole di piperina hanno forti proprietà dimagranti e aiutano ad eliminare definitivamente i problemi di sovrappeso”; “Finalmente l’obesità è stata sconfitta”). Si ricorda in conclusione che l’ingannevolezza dei messaggi deve essere valutata non solamente con riguardo al loro contenuto, ma anche in considerazione del pubblico cui essi sono destinati, costituito da consumatori particolarmente sensibili nei confronti di annunci che promettono il sicuro e rapido ottenimento di risultati particolarmente ambiti, e per questo motivo portati ad una decodifica più allettante ed illusoria delle promesse pubblicitarie, con la conseguente amplificazione dei profili di decettività.

 

 

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